INPS: CIGO E CISOA PER EMERGENZA CLIMATICA FINO AL 31 DICEMBRE 2026
L’INPS, con Messaggio n. 2418/2026, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle misure introdotte dall’art. 6 del D.L. n. 107/2026 a sostegno dei lavoratori e delle imprese colpite da eventi climatici eccezionali, comprese le ondate di calore.
La disposizione è volta ad agevolare l’accesso – per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 – alle misure di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) conseguenti all’emergenza climatica.
In particolare, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dettate da eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”), intervenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, anche per le imprese operanti nei settori edilizia, lapideo ed escavazioni, i periodi di CIGO richiesti non saranno conteggiati nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile (previsto dall’art. 12, D.Lgs n. 148/2015).
Novità anche per il comparto agricolo: la CISOA sarà riconosciuta, in via straordinaria, anche nei casi di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero, oltre che nelle ipotesi di sospensione dell’attività per l’intera giornata.
Tali integrazioni al reddito saranno erogate direttamente dall’INPS e non concorreranno al raggiungimento del limite massimo annuale di 90 giornate all’anno.
Si rinvia al documento allegato per ulteriori approfondimenti.



