INPS: ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI – DIRITTO ALLA NASPI

17 Luglio 2026|Categorie: Legale|

L’INPS, con Circolare n. 74/2026, recepisce il recente orientamento della Corte di Cassazione e chiarisce quando i detenuti che hanno svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.

L’Istituto riconosce il diritto alla prestazione nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia involontaria, come avviene per:

  • la scarcerazione per fine pena;
  • la conclusione del progetto lavorativo;
  • il trasferimento in un altro istituto penitenziario;
  • l’ammissione a misure alternative alla detenzione.

Resta invece esclusa la NASpI nei periodi di inattività dovuti al sistema di rotazione del lavoro carcerario, poiché in tali casi il rapporto di lavoro non si considera cessato ma semplicemente sospeso.

La circolare precisa inoltre che, nei casi di cessazione di rapporti a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI, l’Amministrazione penitenziaria è tenuta al versamento del ticket di licenziamento (v. anche News Assolavoro “Circolare Inps n. 59: regime di applicazione del ticket licenziamento per i detenuti”).

Le sedi territoriali INPS dovranno verificare, caso per caso, che la cessazione del rapporto rientri nelle fattispecie individuate dalla giurisprudenza.