Cassazione: clausola di ultrattività del CCNL e limiti alla disdetta unilaterale del datore di lavoro
L’Ordinanza Cass. n. 20601/2026 ha confermato che la clausola di ultrattività del CCNL, che ne prevede l’efficacia fino al rinnovo, integra un termine finale di durata collegato a un evento futuro che certamente si verificherà, pur restando incerto il momento in cui avverrà. Di conseguenza, il contratto collettivo resta vincolante fino alla stipulazione del successivo rinnovo.
In tale contesto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal CCNL, nemmeno con preavviso, poiché tale facoltà compete esclusivamente alle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti.
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Cass.-ord.-n.-20601-2026



