CIRCOLARE INPS N. 59: REGIME DI APPLICAZIONE DEL TICKET LICENZIAMENTO PER I DETENUTI
Con la Circolare n. 59 del 20 maggio 2026, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alla debenza del ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria.
In via generale, l’Istituto ribadisce che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro comporti, in astratto, il diritto del lavoratore alla NASpI. Tuttavia, nel lavoro penitenziario occorre distinguere le diverse cause di cessazione del rapporto, poiché molte interruzioni derivano da eventi peculiari della condizione detentiva e indipendenti dalla volontà delle parti.
La circolare distingue quindi tre ipotesi:
- Cessazioni riconducibili a cause ordinarie di risoluzione del rapporto, rientranti nella sfera di controllo del datore di lavoro: in tali casi il ticket di licenziamento resta dovuto.
- Cessazione per scarcerazione del detenuto a fine pena: l’esonero dal ticket non opera automaticamente. Il datore di lavoro deve verificare concretamente la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro all’esterno dell’istituto penitenziario, direttamente oppure tramite società o soggetti giuridici controllati o partecipati.
- Cessazioni determinate da eventi esterni non imputabili alle parti (come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o del direttore dell’istituto penitenziario ai sensi della legge n. 354/1975 e dell’art. 48 del D.P.R. n. 230/2000): in tali fattispecie il ticket non è dovuto, poiché la cessazione non dipende da una scelta datoriale.
L’INPS precisa, inoltre, che le verifiche sulla corretta applicazione della disciplina saranno effettuate attraverso i flussi Uniemens, rispetto ai quali la Circolare fornisce specifiche istruzioni operative per la compilazione e per i controlli amministrativi e ispettivi successivi.



