INPS: servizio degli “steward” negli impianti sportivi – Msg. n. 9999/2010

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Comunicazione|

L' INPS, con il messaggio n. 9999/2010 indirizzato alle proprie sedi periferiche, interviene sulla disciplina del servizio degli "steward" negli impianti sportivi, fornendo alcuni chiarimenti alla luce delle modifiche introdotte dal recente Decreto del Ministro dell’Interno del 24 febbraio 2010 (v. ns precedente news del 2 febbraio 2010).

Il messaggio in esame assume una valenza sicuramente positiva, in quanto dirime favorevolmente l’ annosa questione relativa all’utilizzabilità, o meno, da parte delle ApL dei “buoni lavoro” in tale settore: infatti l'Ente riconosce adesso espressamente la possibilità, anche per le Agenzie di somministrazione di lavoro, di utilizzare i buoni lavoro per le prestazioni degli steward nelle manifestazioni sportive, nei limiti indicati dal D.M. 8 agosto 2007 come modificato dal D.M. 24 febbraio 2010.

Riportiamo di seguito alcuni estratti del testo del messaggio.

Oggetto: Prestazioni lavoro occasionale accessorio – Chiarimenti

(omissis)

1. Attività di stewarding nelle manifestazioni sportive

In merito alla possibilità che le società di vigilanza o appaltatrici di servizi utilizzino i buoni lavoro per le prestazioni degli steward nelle manifestazioni sportive, alla luce delle modifiche introdotte dal recente Decreto del Ministro dell’Interno del 24 febbraio 2010 si fa presente che il Ministero del Lavoro nel ribadire preliminarmente che “deve ritenersi vietato, in via generale, l'utilizzo dei voucher in attività in regime di appalto o di somministrazione”, afferma che 'tale principio deve ritenersi derogato, quanto all'attività di stewarding, a seguito delle disposizioni introdotte dal D.M. 24 febbraio 2010, che ha modificato D.M. 8 agosto 2007, e con esclusivo riferimento al circoscritto ambito di applicazione preso in considerazione dal medesimo decreto'.

Pertanto, è possibile procedere alla definizione di tutte le richieste di voucher presentate dalle società di vigilanza o appaltatrici di servizi delle attività di stewarding esclusivamente con riferimento al campo di applicazione di cui al D.M. 8 agosto 2007.

In particolare l’articolo 1 del citato decreto individua quale ambito di applicazione “i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.”

(omissis)

In considerazione del preciso ambito di riferimento previsto dalla norma l’utilizzo di steward può essere consentito solo in tali circostanze o non per altre manifestazioni sportive nè per servizi di accoglienza o supporto in manifestazioni fieristiche e spettacoli, offerte in forma di appalto di servizi. A tale riguardo sarà cura delle Sedi acquisire apposita dichiarazione da parte delle società in merito all’evento calcistico per il quale si richiede l’utilizzo dei voucher

2. Impiego di percettori di prestazioni a sostegno del reddito e di lavoratori in part time nella attività agricole stagionali

(omissis)

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Abstract:
Article_id:
5217