Decreto legge “anticrisi” (n. 185-2008)

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Comunicazione|

A partire dalle ore 15.00 di oggi è calendarizzato presso l’Aula di Montecitorio il prosieguo dell’iter legis del disegno di legge di conversione (AC1972) del decreto-legge cd.“anticrisi” n. 185/2008, licenziato con rilevanti modificazioni dalle Commissioni Riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) sabato scorso.

Tra le principali variazioni segnaliamo di seguito quelle di maggiore rilevanza, che si muovono in gran parte nella direzione auspicata dall’Associazione nelle competenti sedi, oltre che in aderenza con quanto emerso, da ultimo, nella Conference call con gli Associati del 22 dicembre u.s.

In particolare si segnalano le seguenti disposizioni:

  • Art. 19 comma 1 lett. b): è stata corretta la previsione originaria del D.L. n.185/2008 che limitava la corresponsione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ai dipendenti sospesi nel solo settore artigiano, estendendo tale prestazione a tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali;
  • Art. 19 comma 1 lett. a) e b): è stato specificato che l’intervento integrativo della bilateralità è pari almeno al 20% della misura delle indennità di disoccupazione, e non della retribuzione del lavoratore sospeso, come era stato da taluni interpretato (il punto era stato oggetto di confronto al tavolo sindacale);
  • Art. 19 comma 1 lett. a) e b): le indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti possono essere concesse, fino alla data dell’entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro di attuazione della legge in esame, anche senza l’intervento integrativo degli enti bilaterali (è stato introdotto quindi un regime transitorio che agevola la più immediata applicabilità delle misure);
  • Art. 19 comma 1-bis: viene previsto che, con riferimento ai lavoratori sospesi che già godono delle indennità di disoccupazione “ordinaria” e “ridotta”, il ricorso agli ammortizzatori “in deroga” (cigs, mobilità) sia subordinato all’esaurimento del periodo di copertura previsto per le suddette prestazioni (90 giorni annui), secondo modalità che saranno precisate dal sopracitato decreto ministeriale; viene anche rivista in termini di semplificazione (con rinvio alla decretazione attuativa) l’originaria farraginosa procedura per la comunicazione agli enti istituzionali dei dati relativi alla sospensione dell’attività lavorativa;
  • Art. 19 comma 4: per quanto concerne il rapporto tra Enti bilaterali ed Inps, in ordine alla gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, si fa rinvio alla stipula di apposite convenzioni secondo linee guida che verranno definite dal decreto ministeriale attuativo.

Il provvedimento dovrà ora passare il vaglio del plenum di Montecitorio ed essere poi trasmesso all’altro ramo del parlamento.

Come noto, le modifiche apportate in sede di conversione dei decreti legge hanno effetto, ai sensi della legge n. 400/1988, con la pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo del Decreto Legge

Mercurial X Proximo

Abstract:
Article_id:
6158