16 FEBBRAIO 2006 – Corte Costituzionale – Sentenza n. 58 (LAVORO TEMPORANEO)

14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

La Corte Costituzionale dichiara la illegittimità dell'articolo 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001). Tale norma aveva modificato l'articolo 10 della legge 196/1997 stabilendo che in mancanza della forma scritta nel contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, il lavoratore si considera assunto dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo determinato. Con la censura di illegittimità costituzionale (che ha evidenziato la irragionevolezza della norma, in quanto comporterebbe per il lavoratore un inferiore grado di tutela), la norma ritorna nella sua formulazione originale, con conseguente sanzione della trasformazione del rapporto in contratto di lavoro con l'utilizzatore a tempo indeterminato.

Air Jordan 33 XXXIII

Abstract:
Article_id:
6255