1° febbraio 2008 – Corte di cassazione, sentenza n. 2488

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

Illegittimo contratto di fornitura di lavoro temporaneo: sanzioni – In base alla legge n. 196/1997 si ha instaurazione ex lege di un rapporto a tempo indeterminato con l'impresa utilizzatrice solo quando ricorre l'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 10, legge n. 196 citata (mancanza della forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo), mentre nei casi disciplinati dal

primo comma, l'unico effetto è la sostituzione di diritto del datore di lavoro fornitore con il soggetto utilizzatore delle prestazioni, rimanendo invariati gli altri elementi contrattuali, ivi compresa la temporaneità del rapporto.

Jordan

Abstract:
Article_id:
6250