Ispettorato Nazionale del Lavoro – recupero “benefici normativi e contributivi”, indicazioni operative

Published On: 19 Ottobre 2017|Categorie: Legale|

L’INL, con la Nota prot. 255/2017/RIS del 17 ottobre 2017, ha fornito indicazioni operative per il recupero di “benefici normativi e contributivi” con riferimento alla circolare n.3 del 18 luglio 2017.

In particolare l’Ispettorato ha chiarito che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza determina la perdita definitiva degli stessi e oggetto di verifica, il permanere della situazione di irregolarità impedisce la fruizione dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line. Il meccanismo dell’invito a regolarizzare prescinde dalle modalità di accertamento delle omissioni contributive e opera anche nell’ipotesi in cui le stesse omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori. Una volta accertata in sede ispettiva una omissione contributiva, la stessa, costituendo una delle cause di irregolarità al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro, impedisce il rilascio del DURC on line ove, per la medesima omissione, unitamente alle altre cause che hanno determinato l’irregolarità, non risulti intervenuto, prima della definizione dell’esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate.

Va tuttavia evidenziato che le violazioni rilevate in sede ispettiva – anche quando abbiano effetti sull’imponibile previdenziale – rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006), pertanto tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC. Il procedimento di regolarizzazione non può trovare applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, costituiscono cause ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato.

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