INPS: esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione

Published On: 29 Giugno 2020|Categorie: Legale|

L’INPS ha emanato la circolare n. 77 del 27 giugno 2020, attraverso la quale fornisce le istruzioni che i datori di lavoro dovranno seguire per accedere all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a proprio carico, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione.

Nello specifico, il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.

La sua durata è pari massimo a dodici mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato e a diciotto mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino ad un massimo di 18 mesi.

Abstract:
Circolare n. 77 del 27 giugno 2020