INPS: DECONTRIBUZIONE SUD – MUTATE LE MODALITA’ DI APPLICAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Published On: 1 Aprile 2021|Categorie: Legale|

L’INPS ha emanato il Messaggio n.1361 del 31 marzo 2021, con il quale ha fornito chiarimenti in ordine alle nuove modalità di applicazione dell’esonero c.d. Decontribuzione Sud alla somministrazione di lavoro.

 

Nello specifico, con il messaggio l’Istituto chiarisce che:

 

    • la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione,  la sede di lavoro dell’azienda utilizzatrice presso la quale è impiegato il lavoratore;

 

    • la verifica del rispetto delle condizioni previste in materia di Aiuti di Stato, c.d. Temporary Framework (€ 1.800.000), va effettuata in capo all’azienda utilizzatrice;

 

    • per le Agenzie che, in aderenza al differente orientamento ministeriale espresso dall’Istituto, abbiano fruito per il periodo pregresso della decontribuzione anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in Regioni differenti da quelle “svantaggiate”, non si procederà al recupero della misura;

 

    • le Agenzie potranno comunque recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse;

 

    • in applicazione dell’art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 l’utilizzatore deve rimborsare all’Agenzia gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti.

 

 

Abstract:
Messaggio n.1361 del 31 marzo 2021