INDENNITA’ UNA TANTUM AI LAVORATORI DIPENDENTI: I CHIARIMENTI DELL’INPS

Published On: 19 Ottobre 2022|Categorie: Legale|

L’INPS, con la Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni applicative relative all’erogazione dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro prevista per i lavoratori dipendenti dall’art. 18 del cd. Decreto “Aiuti ter.

In particolare, possono accedere al riconoscimento dell’indennità tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

I chiarimenti dell’INPS

L’erogazione del bonus di 150 euro da parte del datore di lavoro trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’art. 55 del D.L. n. 50/2017.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19, commi 1 e 16 del Decreto Aiuti-ter (qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale/reddito di cittadinanza).

L’indennità spetta nella misura di 150 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Istruzioni operative

Riguardo le istruzioni operative e le modalità di esposizione dei dati per il conguaglio dell’indennità una tantum si rinvia al testo della Circolare.