INAIL: tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da COVID- 19 in occasione di lavoro

Published On: 21 Maggio 2020|Categorie: COVID-19|

L’INAIL ha emanato la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, attraverso quale fornisce le istruzioni operative nonchè alcuni chiarimenti sulle problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio nei casi accertati di infezione da COVID- 19 in occasione di lavoro.

In particolare, la tutela dell’INAIL riconosciuta ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.L. n.18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, prevede che l’infezione da agenti biologici, contratta in occasione di lavoro, è tutelata quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. Le patologie infettive contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.

Inoltre, la norma dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.

Infine è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

Abstract:
Circolare n. 22 del 20 maggio 2020