EVENTI ALLUVIONALI: LE ISTRUZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’AMMORTIZZATORE “UNICO” IN FAVORE DEI SOMMINISTRATI

Published On: 2 Agosto 2023|Categorie: Legale|

L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2857 del 1° agosto 2023 tramite il quale fornisce le istruzioni operative in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato la Regione Emilia-Romagna, ed in particolare per il riconoscimento dell’ammortizzatore sociale “unico” in favore dei lavoratori somministrati.

I chiarimenti intervenuti

Nel dettaglio, l’Istituto – anche a seguito delle istanze promosse dall’Associazione – specifica che nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento del nuovo ammortizzatore sociale deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore.

A tal riguardo occorre distinguere due differenti ipotesi:

  • se l’attività lavorativa è stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori interessati dagli eventi alluvionali, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto in favore del lavoratore somministrato a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione.
  • diversamente se  il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.

L’Inps inoltre individua e specifica le informazioni aggiuntive che le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere all’Istituto ai fini della presentazione della domanda per i lavoratori somministrati.

Per un’analisi di maggior dettaglio si rinvia alla lettura del Messaggio.