CORTE DI CASSAZIONE: REATO DI EPIDEMIA COLPOSA COVID-19 – OMESSA INTEGRAZIONE DEL DVR E DIFFUSIONE DEL VIRUS

Published On: 14 Giugno 2021|Categorie: Legale|

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 20416 del 24 maggio 2021, rigetta il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica avverso la decisione del Tribunale per il riesame di Catania che annullava il decreto di sequestro preventivo di una casa di riposo, emesso nei confronti del legale rappresentante della stessa, indagato per epidemia colposa e per violazioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro contestate in violazione del d.P.C.M. 24 aprile 2020, connesso all’emergenza COVID-19.

 

La Cassazione, nel motivare la mancata sussistenza di un nesso di causalità tra l’omessa integrazione del DVR con il rischio biologico e la diffusione del virus, precisa che “Non e’ da escludere, infatti, che qualora l’indagato avesse integrato il documento di valutazione dei rischi e valutato il rischio biologico, ex Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 27, la propagazione del virus sarebbe comunque avvenuta per fattori causali alternativi (come ad esempio per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite nel D.P.C.M. per le case di riposo quali di indossare le mascherine protettive, del distanziamento o dell’isolamento dei pazienti gia’ affetti da covid, ovvero a causa del ritardo negli esiti del tampone). Quanto accertato, dunque, non e’ sufficiente a far ritenere, in termini di qualificata probabilita’ richiesta in questa sede, la ricorrenza del fumus della fattispecie di epidemia colposa” .

 

Abstract:
Sentenza n. 20416 del 24 maggio 2021