Congedo obbligatorio di paternità, sottoscritto il Decreto interministeriale

Published On: 8 Gennaio 2013|Categorie: Legale|

La Legge n. 92/2012 (articolo 4, comma 24, lettera a)), dispone che "Al fine di sostenere la genitorialita' (…)  in via sperimentale per gli anni 2013-2015: a) il padre lavoratore dipendente,  entro  i  cinque  mesi  dalla nascita del figlio, ha l'obbligo  di  astenersi  dal  lavoro  per  un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre  lavoratore dipendente puo' astenersi per un ulteriore  periodo  di  due  giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione  al  periodo  di  astensione  obbligatoria  spettante  a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo  di  due  giorni goduto in sostituzione  della  madre  e' riconosciuta  un'indennita' giornaliera  a  carico  dell'INPS  pari  al  100  per   cento   della retribuzione e per il restante  giorno  in  aggiunta  all'obbligo  di astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100  per cento della retribuzione. Il padre lavoratore  e'  tenuto  a  fornire preventiva comunicazione in forma scritta al  datore  di  lavoro  dei giorni prescelti per astenersi  dal  lavoro  almeno  quindici  giorni prima dei  medesimi".  In attuazione di tale disposizione Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, ha sottoscritto lo scorso 22 dicembre il Decreto contenente le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre, anche in caso di adozione o affido. Il decreto è ancora in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti.

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