Cassazione, responsabilità del solo utilizzatore in caso di infortunio del lavoratore somministrato – Sentenza n. 42309/2014
Disponibile la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 42309 del 17 ottobre u.s., con la quale la Suprema Corte afferma il principio, sinora consolidato, secondo cui, coerentemente con il dettato normativo (art. 23 comma 5, del D. Lgs. n. 276/2003), l’agenzia per il lavoro è esonerata dalla responsabilità civile e penale in caso di infortunio del lavoratore somministrato qualora trasferisca all’utilizzatore, nel contratto commerciale, tutti gli obblighi prevenzionistici in materia di salute e sicurezza sul lavoro gravanti sul datore di lavoro.
La Corte, applicando tale principio, ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte d’Appello di Milano, che aveva condannato, civilmente e penalmente, i responsabili di un’agenzia per il lavoro e quelli dell’impresa utilizzatrice per un infortunio occorso a un lavoratore somministrato.
La Cassazione in particolare sancisce che “il giudice del rinvio non dovrà trascurare l'assunto difensivo secondo il quale con una clausola contrattuale erano stati trasferiti all'utilizzatore tutti gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro”.