AGENZIA DELLE ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI DISTACCATI ALL’ESTERO

Published On: 20 Settembre 2023|Categorie: Legale|

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 428/2023, riepiloga quali sono le condizioni da rispettare per l’applicazione della tassazione sulla retribuzione convenzionale (art. 51, comma 8 del TUIR) per il lavoratore distaccato all’estero.

I chiarimenti intervenuti

L’Agenzia ha evidenziato preliminarmente che l’art. 51, comma 8-bis del TUIR, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi del medesimo art. 51, prevede che “il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro […]”, fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai CCNL di categoria raggruppati per settori omogenei.

Tale criterio di determinazione del reddito – che si rivolge a quei lavoratori che pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia – comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal citato Decreto, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.

Sulla base di quanto disposto dalla norma, la disciplina fiscale trova pertanto applicazione a condizione che:

  • il lavoratore, operante all’estero, sia inquadrato in una delle categorie per le quali il Decreto fissa la retribuzione convenzionale;
  • l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
  • l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero;
  • il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Per una disamina di maggior dettaglio si rinvia alla lettura del Parere dell’Agenzia delle Entrate.