TRIBUNALE DI RAVENNA: DIMISSIONI DI FATTO, IL PERIODO MINIMO DI ASSENZA DEVE ESSERE PARI A 15 GIORNI
Il Tribunale di Ravenna, con Sentenza n. 441/2025, si pronuncia sul tema del cd. “licenziamento per fatti concludenti”, la cui procedura è disciplinata dall’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs n. 151/2015, come modificato dall’art. 19 della Legge n. 203/2024 (cd. “Collegato Lavoro”).
In particolare, inserendosi in un quadro di acceso dibattito giurisprudenziale, il Giudice ravennate ritiene non derogabile in peius, da parte della contrattazione collettiva, il termine minimo legale di 15 giorni di assenza ingiustificata utili ad integrare l’ipotesi di dimissioni di fatto, sposando, così, l’interpretazione ministeriale della norma (Circolare del Ministero del Lavoro n. 6/2025), anticipata dal Tribunale di Bergamo (Sent. n. 37/2025).
Nell’ambito di un opposto orientamento giurisprudenziale, i Tribunali di Milano (sentenza n. 4953/2025) e di Trento (sentenza n. 87/2025) sostengono che la contrattazione collettiva possa derogare anche in pejus ai 15 giorni minimi di assenza ingiustificata – meramente residuali – individuando così un termine inferiore.



