MINISTERO DEL LAVORO: INTERPELLO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Con Interpello n. 8/2024 il Ministero del Lavoro fornisce risposta al seguente quesito: “In deroga alla disposizione della Conferenza Stato Regioni che nell’Accordo del 21 dicembre 2011 che stabilisce che partecipino a ogni corso di formazione sulla sicurezza non più di 35 persone, si chiede la possibilità di riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari aventi le caratteristiche stringenti precedentemente descritte, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex art. 37 del DLgs. 81/08 s.m.i. nonostante che in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unità, dal momento che l’Ateneo si assume la responsabilità di effettuare un esame finale secondo standard accademici”.
Il Ministero si dichiara competente in relazione a “quesiti di ordine generale” negando di poter fornire adeguato riscontro circa l’equiparabilità delle due tipologie di corso ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo; afferma, tuttavia, l’inderogabilità al limite dei 35 partecipanti previsto dall’Accordo del 2011 in seno alla Conferenza Stato-Regioni.