Ministero del Lavoro, incentivo Legge Fornero per l’assunzione di soggetti svantaggiati – Circolare n. 34/2013

Published On: 29 Luglio 2013|Categorie: Associazione|

In relazione all’incentivo assunzionale previsto dalla Riforma Fornero il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 34/2013, nell’ambito della quale vengono definite tutte le platee di soggetti la cui assunzione, anche in somministrazione di lavoro, consente lo sgravio contributivo.

In particolare si tratta di:

  1. uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi” (platea già definita dalla Circolare INPS n. 111/2013);
  2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
  3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
  4. donne di qualsiasi età,  ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Di seguito alcuni dei passaggi principali della circolare.

Sgravio contributivo: come noto, l’ incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, per 12/18 mesi in caso di assunzione a termine ovvero di assunzione/conversione a tempo indeterminato. Il Ministero specifica ora che i benefici in questione sono riferibili anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail. Ricordiamo inoltre che il beneficio si applica anche con riferimento al contributo addizionale ASPI (1,40%), per cui, per tali platee, la contribuzione aggiuntiva in caso di assunzione a termine sarà pari allo 0,70 % (cfr. Circolare INPS n. 44 del 22 marzo 2013).

Soggetti "privi di impiego regolarmente retribuito": nel definire tale locuzione, il Ministero conferma la ricostruzione interpretativa fornita, in materia di acausalità ex D. Lgs. n. 24/2012 del contratto di somministrazione a tempo determinato, dalla Circolare Assolavoro Servizi n.03 del 23 aprile u.s. In particolare viene specificato che in tale platea rientrano i lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attivita? lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (e quindi 8.000 euro in caso di lavoro parasubordinato, 4.800 euro in caso di lavoro autonomo). Il Ministero quindi specifica che l’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal D. Lgs. n. 181/2000; pertanto la condizione di “privo di impiego regolarmente retribuito” non richiede la previa registrazione del soggetto presso il centro per l’impiego.

Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea: il Ministero individua tali aree nell “regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalita? regionale approvata per il nostro Paese. Per il periodo 2007-2013, tale carta e? stata definita con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 (consultabile sul sito internet del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, all'indirizzo http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp ).

Settori/professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media: il Ministero specifica che, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro del 16 aprile 2013,  “all’individuazione di tali settori e professioni si provvede, per l’anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, “con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze”; sono attualmente in fase di definizione i decreti relativi agli anni 2013 e 2014” (si ricorda che, con riferimento alla definizione di tale platea in relazione alla “acausalità” del contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. n. 24/2012, il relativo decreto attuativo è stato invece emanato lo scorso 20 marzo 2013).

Incremento occupazionale netto: la circolare conferma la necessità che la nuova assunzione determini un incremento netto del numero di lavoratori dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (dato che la Legge Fornero impone che il beneficio operi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008”). Tuttavia “il requisito dell’incremento occupazionale netto non e? necessario qualora il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale”.

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Abstract:
Article_id:
7183