CORTE COSTITUZIONALE N. 63/2026: CONFORMITA DELLA NORMA CHE LIMITA IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA AI NATI ALL’ESTERO

22 Maggio 2026|Categorie: Legale|

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 63 pubblicata in G.U. il 6 maggio 2026, ha dichiarato l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alle modifiche introdotte all’art. 3-bis della L. n. 91/1992 dall’art. 1 del D.L. n. 36/2025, convertito nella L. n. 75/2025.

La disposizione novellata prevede, in deroga al precedente principio di trasmissione illimitata della cittadinanza italiana iure sanguinis, che sia considerato come non avente mai acquisito la cittadinanza italiana chi:

  • sia nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della norma;
  • sia in possesso di altra cittadinanza,

salvo il ricorrere di specifiche condizioni, tra cui:
a) il riconoscimento della cittadinanza a seguito di istanza presentata entro il 27 marzo 2025, ovvero previo appuntamento comunicato dall’ufficio competente anteriormente a tale data;
b) la presenza di un genitore o nonno in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana;
c) la residenza in Italia, per almeno due anni continuativi, del genitore o adottante successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.

Secondo la Corte, la disciplina – pur caratterizzata da effetti retroattivi “puri”- deve essere interpretata nel quadro complessivo delle ulteriori modifiche introdotte dal D.L. n. 36/2025, ritenute idonee a bilanciare il principio dell’affidamento con quello di effettività della cittadinanza, senza violare gli artt. 2 e 3  Cost..

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la questione relativa alla presunta incompatibilità della norma con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 9 del Unione Europea e all’art. 20 del TFUE, che riconoscono la cittadinanza dell’Unione ai cittadini degli Stati membri in quanto per nessuno dei destinatari dell’art. 3-bis lo status di cittadino europeo era giuridicamente certo.

Per le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dichiarate inammissibili si rinvia ad una lettura integrale della sentenza.