Ipotesi di Accordo CCNL Pubbliche Amministrazioni

Published On: 1 Marzo 2018|Categorie: Sindacale|

Tra dicembre 2017 e febbraio 2018 sono state siglate tre ipotesi di accordo per il rinnovo di alcuni CCNL operanti nelle Pubbliche Amministrazioni:

 

    • 23/12/2017, comparto Funzioni Centrali (nuovo comparto nel quale sono confluiti i precedenti comparti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Agid, Cnel ed Enac);

 

    • 21/02/2018, comparto Funzioni Locali;

 

    • 23/02/2018, comparto Sanità.

 

 

Tra le novità introdotte nelle tre intese si segnala l’individuazione di una disciplina ad hoc relativa alla somministrazione a tempo determinato (art. 56 c.c.n.l. Funzioni Centrali, art. 52 c.c.n.l. Funzioni Locali; art. 59 c.c.n.l. Sanità).

 

In sostanza le tre disposizioni, pressoché identiche nella ratio e nella forma, prevedono la possibilità per gli Enti Pubblici di ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per esigenze temporanee o eccezionali (come da dettato normativo, art. 36 D. Lgs. 165/2001), ma nell’ambito di un limite di contingentamento unico per i contratti a tempo determinato e per i contratti di somministrazione a tempo determinato, ed in particolare : “Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun Ente (loc. div.: Azienda – Amministrazione) complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione”.

 

Il solo CCNL del comparto degli Enti Locali prevede talune deroghe al suindicato limite di contingentamento ed in particolare nelle seguenti ipotesi:

 

    • attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;

 

    • particolari necessità di amministrazioni di nuova istituzione;

 

    • stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;.

 

    • introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;

 

    • personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;

 

    • realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale.

 

 

Le tre intese, inoltre, prevedono dei divieti al ricorso al lavoro in somministrazione per una serie di attività (art. 56, comma 3, c.c.n.l. Funzioni Centrali – art. 52, comma 4, c.c.n.l. Funzioni Locali – art. 59, comma 3, c.c.n.l. Sanità).

 

Le tre ipotesi di Accordo sono disponibili, nella loro versione integrale, nella sezione del sito dedicata.

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Abstract:
Comparto Funzioni Centrali, Comparto Funzioni Locali, Comparto Sanità