INPS: SOSTITUZIONE PER CONGEDO PARENTALE, SGRAVIO ESTESO AL PERIODO DI AFFIANCAMENTO

22 Aprile 2026|Categorie: Legale|

L’INPS, con Messaggio n. 1343/2026, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in merito alla novità prevista dall’art. 1, comma 221, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) che ha introdotto la possibilità di prolungare sino al compimento del primo anno di età del bambino il contratto di lavoro a tempo determinato della lavoratrice o del lavoratore, anche in somministrazione, assunto in sostituzione delle lavoratrici o dei lavoratori in congedo parentale, in modalità di affiancamento degli stessi (nuovo comma 2-bis., art. 4, D.Lgs n. 151/2001).

L’istituto chiarisce che lo sgravio contributivo del 50 % – già previsto a fronte di tali assunzioni a favore dei datori di lavoro con meno di 20 dipendenti (di cui all’art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 151/2001) – è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore fino al compimento di un anno di età del bambino o per un anno dall’accoglienza del minore adottato/in affidamento o, in caso di sostituzione delle lavoratrici autonome di cui al Capo XI del Testo Unico, per un periodo massimo di dodici mesi.

Alle posizioni contributive riferite ai datori di lavoro aventi diritto al beneficio viene attribuito, a seguito di istruttoria effettuata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS, il codice di autorizzazione “9R”.

Si rinvia al documento allegato per ulteriori approfondimenti.

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