INPS: FONDO DI TESORERIA, LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

6 Febbraio 2026|Categorie: Legale|

L’INPS, con Circolare n. 12/2026, fornisce le prime indicazioni per l’attuazione delle modifiche, introdotte dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) alla disciplina del Fondo di Tesoreria INPS di cui all’art. 1, comma 755, Legge n. 296/2006 che prevede l’obbligo, in capo ai datori di lavoro privati – ad eccezione dei datori di lavoro domestico – di versare mensilmente al suddetto Fondo un contributo pari alla quota di TFR relativa ai lavoratori che non aderiscono alle forme pensionistiche complementari (art. 2120 cc).

La liquidazione del trattamento di fine rapporto viene effettuata dal Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti eseguiti, restando, per la parte rimanente, a carico del datore di lavoro.

In particolare, la novella normativa ha esteso il suddetto obbligo di versamento – con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026 – anche ai datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, abbiano raggiunto o raggiungano le seguenti soglie dimensionali:

  • media di 50 dipendenti nell’anno solare precedente al periodo di paga 2025;
  • media di 60 dipendenti negli anni solari precedenti ai periodi di paga 2026 e 2027;
  • media di 50 dipendenti negli anni solari precedenti ai periodi di paga 2028-2031;
  • media di 40 dipendenti negli anni solari precedenti ai periodi di paga dal 2032.

Ai fini, invece, della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza.

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

Si rinvia al documento allegato per le indicazioni amministrative, operative e le istruzioni contabili strumentali all’attuazione delle novità.

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