INPS: DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI – IL DIRITTO ALLA NASPI

23 Dicembre 2025|Categorie: Legale|

L’Inps, con Circolare n. 154/2025, illustra la disciplina relativa alla fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto delle cd. “Dimissioni per fatti concludenti”, prevista all’art. 19 della Legge n. 203/2024 (cd. “Collegato Lavoro”) ed i relativi riflessi sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.

L’Istituto sottolinea che la procedura di cui all’art. 19 ha natura facoltativa, potendo essere attivata discrezionalmente dal datore di lavoro, solo laddove intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro. Questo passaggio, in particolare la denuncia della cessazione su UniLav con l’apposita causale “FC – dimissioni per fatti concludenti”, determina la riconducibilità della cessazione alla volontà del lavoratore con conseguente preclusione del diritto alla Naspi.

Diversamente, nel caso in cui la cessazione sia stata formalmente denunciata su UniLav con le causali “licenziamento per giusta causa” o “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”, seppur intervenuti a seguito di procedimento disciplinare per assenza ingiustificata protratta nel tempo, il lavoratore, se in possesso di tutti i requisiti previsti, potrà accedere all’indennità NASpI.

L’Inps specifica altresì che, nel caso in cui il lavoratore abbia rassegnato le proprie dimissioni, anche per giusta causa, dopo l’avvio della procedura di cui all’art. 19 da parte del proprio datore, queste prevalgono sulla procedura stessa, determinando il diritto di accesso alla NASpI, fermo restando l’obbligo di assolvimento all’onere probatorio di cui alla Circolare Inps n. 163/2003.

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