INPS: CONTRIBUZIONE FIGURATIVA IN FAVORE DEI LAVORATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA
L’Inps, con Messaggio n. 3505/2025, fornisce chiarimenti in merito alla documentazione da utilizzare per il riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa ai lavoratori collocati in aspettativa non retribuita per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive o di cariche sindacali a livello nazionale, regionale e provinciale (art. 31, Legge n. 300/1970 ed art. 3, D.Lgs n. 564/1996).
In particolare, l’Istituto specifica che, ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo, l’atto con cui il datore di lavoro ha collocato il lavoratore in aspettativa deve essere redatto in forma scritta, sottoscritto per esteso dal datore di lavoro e deve riportare una data antecedente all’inizio del periodo di aspettativa concesso.
Inoltre, le cariche sindacali devono essere conferite con atto scritto ed investitura formale (nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della specifica Organizzazione sindacale).



