INPS: CONTRIBUTO NASPI ATTIVITA’ STAGIONALI
L’INPS, con due differenti Messaggi (nn. 269/2025 e 483/2025) ha fornito chiarimenti e precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi.
In particolare, inizialmente l’Istituto con il Messaggio n. 269/2025 aveva specificato che la fattispecie esonerativa della contribuzione si riferisse “esclusivamente alle ipotesi di “lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525” non essendo, di conseguenza, soggette all’esonero contributivo le attività, ancorché definite “stagionali”, individuate dai contratti collettivi di lavoro.
Tuttavia l’Inps, con il successivo Messaggio n. 483/2025, ha invece precisato che: “l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo – oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 – continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Ne consegue che, anche i contratti di lavoro a tempo determinato (stipulati a partire dal 1° gennaio 2020), per lo svolgimento di attività stagionali individuate dalla contrattazione collettiva nazionale (sottoscritta entro il 31.12.11), seppur non ricomprese tra quelle individuate dal D.P.R n. 1525/1963, godranno dell’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI, nonché del relativo incremento previsto per ogni rinnovo contrattuale a termine.