Inps, chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) – Circ. n. 142/2015

30 Luglio 2015|Categorie: Legale|

L'Inps, con la Circolare n. 142/2015 pubblicata ieri, fornisce nuovamente chiarimenti di carattere amministrativo-operativo sulla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). In particolare:

  • il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo che la determina;
  • la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale – in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione;
  • l’indennità NASpI può essere riconosciuta sia ai lavoratori che accettano l’offerta economica del datore di lavoro di cui all’art.6 del D.lgs. n.23 del 2015, sia a quelli licenziati per motivi disciplinari:
  • l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile; per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno;
  • nell’ipotesi in cui un lavoratore, non percettore di indennità di disoccupazione, sia titolare di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato di cui al pt.2 e cioè senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, per i periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra, non è possibile accedere alla indennità di disoccupazione.

L'istituto fornische poi ulteriori indicazioni in materia di determinazione dei requisiti di accesso (contributivo e lavorativo), procedimento di calcolo della prestazione, rapporti tra NASpI e indennità di mobilità, servizio civile, lavoro all'estero e cariche elettive.

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Abstract:
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8013
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