INPS: APPRENDISTATO DI I LIVELLO – REGIME CONTRIBUTIVO APPLICABILE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2023

Published On: 23 Ottobre 2023|Categorie: Legale|

A seguito del mancato rinnovo per l’anno 2023 dello sgravio contributivo del 100% riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove in caso di assunzioni in apprendistato di I livello, l’INPS con il Messaggio n. 3618/2023 illustra gli adempimenti informativi e contributivi ai quali attenersi per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023.

A decorrere da tale data, difatti, al fine di individuare il regime contributivo applicabile occorre considerare quanto disposto dall’art. 1, comma 773, della Legge di Bilancio 2007 (Legge n. 296/2006) il quale prevede che la “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.

Tuttavia, l’Istituto ricorda che per gli assunti con contratto di apprendistato di I livello da parte dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva datoriale – per i primi 24 mesi – dev’essere calcolata secondo quanto disposto dal suddetto art. 1, comma 773, della Legge di Bilancio 2007 mentre, a partire dal 25° mese, è ridotta al 5%, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2015.

Relativamente invece all’aliquota contributiva a carico dell’apprendista per tutta la durata del periodo di formazione, e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, questa è pari al 5,84% della retribuzione imponibile.

L’INPS infine nel Messaggio, al quale si rimanda per ulteriori dettagli, fornisce le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens.