INL: ATTIVITA’ DI VIGILANZA – LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO SICUREZZA
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 1/2026, rappresenta le principali novità – che impattano sulle attività di vigilanza svolte dall’Ente – introdotte dal D.L. n. 159/2025 (cd. “Decreto Sicurezza”), convertito in Legge n. 198/2025 e recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Tra le principali tematiche trattate nella Circolare si segnalano, tra le altre, quelle inerenti al badge di cantiere, alla patente a crediti, alla sorveglianza sanitaria nonché quella relativa ai dispositivi di protezione individuale.
Relativamente al settore della somministrazione di lavoro, tra le materie trattate dall’Ispettorato si evidenzia quella inerente al “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, introdotto dall’art. 1-bis della Legge in oggetto.
In particolare, la disposizione prevede che in deroga a quanto previsto dall’art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui “La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (…) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”, limitatamente ai lavoratori impiegati nelle tipologie di pubblici esercizi elencati all’art. 5 della L. n. 287/1991 e nelle imprese turistico-ricettive, la disposizione in parola prevede la conclusione delle suddette attività entro 30 giorni dall’assunzione (o dall’inizio dell’utilizzazione).
Si rinvia al documento allegato per ulteriori approfondimenti.



