INDENNITA’ AI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO SANITA’: IMPORTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE

23 Febbraio 2022|Categorie: COVID-19, Legale|

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, il Decreto del Ministero della Salute 30 novembre 2021 che prevede la definizione dell’importo dell’indennità connessa all’emergenza epidemiologica in atto, da riconoscersi ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021, nonché le modalità di erogazione dell’indennità stessa.

Importo dell’indennità una tantum

Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un’indennità una tantum, per il solo anno 2021,  il cui importo è pari a 791,76 euro pro capite, da erogare nel rispetto del limite di spesa di 8 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa per l’anno 2021.

Modalità di erogazione

Le Regioni e le Province autonome assegnano alle Aziende e agli Enti del SSR le risorse per la remunerazione dei lavoratori in somministrazione.

I relativi importi dovranno essere trasferiti alle agenzie di somministrazione autorizzate, titolari dei contratti di somministrazione dei lavoratori di cui alla Tabella A del Decreto, per l’erogazione dell’indennità spettante a ciascun lavoratore, che ai sensi dell’art. 2 del Decreto, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla ricezione di detti importi.

 

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