INAIL: CERTIFICATO MEDICO DI INFORTUNIO SUL LAVORO – RIPRESA DELL’ATTIVITA’

30 Aprile 2026|Categorie: Legale|

L’INAIL, con Circolare n. 17/2026, fornisce istruzioni e chiarimenti circa l’impiego della certificazione medica di infortunio sul lavoro – operanti anche in caso di malattia professionale – a valle di alcune novità relative alla platea degli assicurati nonché alla graduale digitalizzazione e semplificazione dei processi.

In particolare, l’Istituto specifica che, sulla base dell’ultimo certificato ricevuto attestante l’esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi, procede a comunicare all’infortunato la data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea, indicando l’eventuale presenza di conseguenze di carattere permanente indennizzabili.

È altresì individuato nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail il termine del periodo di prognosi decorso il quale il lavoratore potrà riprendere l’attività, senza dover produrre alcuna certificazione aggiuntiva cd. “definitiva”.

Il lavoratore può riprendere il servizio prima del termine previsto dalla prognosi inizialmente formulata dal medico solo in presenza di uno specifico certificato che modifichi la durata della prognosi originaria, anticipandone il termine. Tale intervento può essere effettuato da qualsiasi medico.