GAZZETTA UFFICIALE: PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. “MILLEPROROGHE” 2026

2 Marzo 2026|Categorie: Legale|

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale – Ser. Gen. n. 49/2026 – la Legge n. 26/2026, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 200/2025, recante “disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (cd. “Decreto Milleproroghe”).

Tra le disposizioni di interesse la Legge dispone, ridisegnandone la disciplina, la proroga di alcuni tra gli incentivi assunzionali introdotti dal D.L. n. 60/2024, cd. “Decreto Coesione” ed in particolare: Bonus Giovani (art. 22); Bonus Donne (art. 23); Bonus ZES (art. 24).

Di seguito le novità introdotte in sede di conversione:

  • Bonus Giovani: ora fruibile per le assunzioni/trasformazioni effettuate sino al 30 aprile 2026. Per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 la percentuale di esonero contributivo diminuisce dal 100% al 70%; la piena percentuale di godimento (100%) dell’esonero è ripristinabile a condizione che l’assunzione generi un incremento occupazionale netto.

Con riguardo, invece, al bonus previsto per le assunzioni in zona “ZES” (art. 22, comma 3), l’area geografica agevolata viene estesa anche alle regioni Umbria e Marche;

  • Bonus Donne: ora fruibile per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2026, senza alcuna variazione nella percentuale di godimento dell’esonero (100%).
  • Bonus ZES: ora fruibile per le assunzioni/trasformazioni effettuate sino al 30 aprile 2026. Per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 la percentuale di esonero contributivo diminuisce dal 100% al 70%; la piena percentuale di godimento (100%) dell’esonero è ripristinabile a condizione che l’assunzione generi un incremento occupazionale netto.

In fase di conversione del provvedimento sono rimaste invariate le disposizioni che:

  • prorogano al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato (art. 15, comma 3);
  • prorogano i permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini (ossia per protezione speciale rinnovati ai sensi dell’art. 7, c. 3, del D.L. n. 20/2023) già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022. Tali permessi possono essere ulteriormente rinnovati, a richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall’Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell’Unione Europea del 15 luglio 2025.

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