CORTE COSTITUZIONALE: ANTICOSTITUZIONALE L’ESCLUSIONE DALLA SANATORIA DEL LAVORO NERO DEGLI STRANIERI REGISTRATI NEL SIS

23 Gennaio 2026|Categorie: Legale|

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 6/2026, dichiara l’incostituzionalità – per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) nonché degli artt. 11 e 117 Cost. –  dell’art. 103, comma 10, lettera b), del D.L. n. 34/2020.

La norma escludeva dall’accesso alle procedure di emersione e conseguente sanatoria del lavoro nero (previste dal medesimo art. 103, commi 1 e 2) i cittadini stranieri entrati in altro Stato di area Shengen violando le disposizioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno regolare, e, per questo, segnalati nel SIS (Sistema d’Informazione Schengen).

In particolare, la Corte evidenzia il trattamento disparitario operato dalla norma che negava la sanatoria del lavoro irregolare agli stranieri che, prima di entrare in Italia, avessero irregolarmente soggiornato presso altro Stato Schengen, comunque ammettendo alle procedure di emersione gli stranieri irregolari direttamente entrati in Italia.

La finalità della procedura di emersione prevista dall’art. 103 commi 1 e 2, è, infatti, proprio quella di regolarizzare i rapporti di lavoro dei cittadini stranieri presenti sul territorio italiano e privi di un idoneo titolo di soggiorno, ritenendosi irrilevante e tantomeno ostativo, a tal fine, il precedente transito illegale in altri paesi Schengen.