CONTRATTI STAGIONALI: ESCLUSO IL LIMITE MASSIMO DELLE PROROGHE CASSAZIONE N. 11269/2026
Con la sentenza n. 11269 pubblicata in data 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha dichiarato inapplicabile ai rapporti di lavoro stagionale il limite massimo delle proroghe (sulla base della normazione allora vigente il limite era di cinque proroghe oggi ridotte a quattro) previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 per i contratti a termine “ordinari”.
La Corte precisa che tale esclusione, pur non essendo espressamente prevista dal legislatore, si desume dalla mancata applicazione ai contratti stagionali del limite massimo di durata complessiva (sulla base della normazione allora vigente pari a 36 mesi oggi 24 mesi).
Nella pronuncia, sebbene non fosse in discussione il carattere stagionale dell’attività svolta dalla società ricorrente né delle mansioni concretamente assegnate al lavoratore, la Corte ripercorre i principali passaggi normativi e interpretativi riguardanti la nozione di lavoro stagionale. In particolare, chiarisce che rientrano in tale nozione sia le attività stagionali individuate dal D.P.R. n. 1525/1963 sia quelle definite dalla contrattazione collettiva, alla luce dell’interpretazione autentica introdotta dall’art. 11 della Legge n. 203/2024.



