CIRCOLARE INPS: DIRITTO ALLA FRUIZIONE DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE PER LE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO
Con la Circolare n. 58 del 20 maggio 2026, l’ INPS fornisce indicazioni, anche operative, in merito all’accesso all’Assegno di inclusione (ADI) da parte dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi degli artt. 18, 18-bis e 18-ter del D. Lgs. n. 286/1998.
I destinatari della misura sono, quindi, i cittadini stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, di violenza domestica oppure di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
L’Istituto, dopo aver ricostruito le novità normative riguardanti tale categoria di soggetti, chiarisce, tra i vari punti trattati, i requisiti di accesso all’ADI, specificando che non sono richiesti requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza, né requisiti reddituali o patrimoniali.
La Circolare illustra, inoltre, le modalità di calcolo dell’importo della prestazione, precisando che, ai fini della relativa determinazione, non si tiene conto della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, non essendone richiesta la presentazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura integrale della Circolare.



