CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GREEN PASS E LAVORO AGILE

Published On: 25 Marzo 2022|Categorie: COVID-19, Legale|

Pubblicato, nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2022, il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 che, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, introduce nuove disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia Covid-19.

Le novità in materia di Green Pass 

Il provvedimento introduce diverse previsioni volte ad aggiornare le misure previste durante la pandemia per contrastare la diffusione del virus, che riguardano in particolare:

  • la graduale eliminazione del Green Pass base: l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso ai luoghi in cui viene svolta l’attività lavorativa, nel settore pubblico e privato, è prorogato al 30 aprile 2022. Sino alla stessa data è inoltre confermato l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e per l’accesso alle strutture della formazione superiore;
  • la graduale eliminazione del Green Pass rafforzato: a decorrere dal 1° aprile e sino al 30 aprile 2022 il possesso del Green Pass rafforzato viene richiesto per l’accesso ai seguenti servizi e attività: piscine, palestre, convegni, centri benessere, sale gioco,  partecipazione a spettacoli e eventi sportivi al chiuso;
  • Il possesso delle certificazioni verdi Covid-19 per alcune categorie di lavoratori (over 50): fermo restando l’obbligo vaccinale, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro i lavoratori ultracinquantenni, il personale scolastico, della difesa e delle università, devono possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. Green Pass base;
  • la proroga degli obblighi vaccinali: l’obbligo di vaccinazione per l’esercizio della professione degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale è inoltre richiesto per lo svolgimento dell’attività lavorativa anche alle seguenti categorie di lavoratori: personale scolastico, docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, personale del comparto della difesa, sicurezza, della polizia locale, personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, nonché personale dei Corpi forestali.

Da ultimo viene confermato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei casi di accesso: a mezzi di trasporto, luoghi al chiuso, sale da ballo, discoteche e locali assimilati al chiuso.

Le novità lavoristiche introdotte dal Decreto

Fra i vari interventi di aggiornamento il Decreto dispone la proroga delle previsioni riguardanti il lavoro agile che consente fino al 30 giugno 2022 al datore di  lavoro la possibilità di utilizzare la c.d. procedura semplificata per l’attivazione della modalità di lavoro agile c.d. smart working.

Vengono inoltre prorogate sempre al 30 giugno 2022 le previsione relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale riconosciuta in favore dei lavoratori dei lavoratori e delle lavoratrici c.d. fragili.

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