CASSAZIONE: IL CONCETTO “ESTESO” DI REPECHAGE
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26035/2025, interviene in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed obbligo di repêchage.
In particolare, rifacendosi alla precedente Giurisprudenza di Legittimità in materia, la Corte ribadisce l’illegittimità del licenziamento in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage che si intende soddisfatto anche nel caso in cui, al fine di evitare il recesso, il datore di lavoro adibisca il lavoratore alle mansioni “di livello immediatamente inferiore”.
La Corte specifica, altresì, che le nuove mansioni del lavoratore devono risultare compatibili con il suo bagaglio professionale e non devono comportare mutamenti dell’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.



