Inps, nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità – Circ. n. 99/2016

Published On: 14 Giugno 2016|Categorie: Legale|

L'Inps, con la circolare n. 99/2016, fornisce indicazioni operative e istruzioni contabili sulle nuove disposizioni per gli incentivi all'assunzione di lavoratori con disabilità introdotte dal D. Lgs. n. 151/2015, che ha modificato l’articolo 13 della L. n. 68/1999. La misura e la durata del beneficio variano in base al grado di disabilità del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato, a tempo determinato o indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La richiesta di fruizione dell'incentivo deve essere inviata all’Inps, unicamente in via telematica: al termine della procedura, l’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

In particolare, e per quanto riguarda le assunzioni a scopo di sommministrazione, cui si riconosce il beneficio in esame, l'Inps specifica che:

1.   "l'incentivo spetta anche in caso di assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato"  

2.   "in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio". (…) Al riguardo, si precisa che l’indennità di disponibilità che percepisce il lavoratore non costituisce retribuzione in senso proprio, in quanto non è il corrispettivo di alcuna prestazione lavorativa e, conseguentemente, manca la base di commisurazione dell’incentivo stesso. L’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria sua scadenza".

3.   "in caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi; diversamente, la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato".

4.   quanto al requisito dell'incremento occupazionale netto, "il lavoratore assunto – o utilizzato mediante somministrazione – in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito".

In materia si ricorda che il D. Lgs. n. 81/2015 (art. 34, comma 3) dispone che il lavoratore somministrato disabile venga computato nell’organico dell'utilizzatore ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 3, L. n. 68/1999, qualora l'impiego in azienda sia superiore a dodici mesi: si consente quindi alle aziende di assolvere alla cd. "quota di riserva" ricorrendo alla somministrazione di lavoro (e non ad una assunzione diretta).

L'incentivo in esame è cumulabile senza limitazioni con l'esonero contributivo di cui alla Legge di stabilità 2016 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ed "è cumulabile con il bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia Giovani” nel limite del 100% dei costi salariali".

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