CORTE COSTITUZIONALE: RSA ANCHE NELL’AMBITO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 156/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), nella parte in cui non prevede la possibilità di costituire RSA anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sino a tale pronuncia, indotta da un’ordinanza di rimessione del Tribunale di Modena, lo Statuto legittimava la costituzione di RSA ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali:
- firmatarie dei contratti collettivi di lavoro che si applicano nell’unità produttiva (criterio già presente nella versione nativa della norma);
- che abbiano partecipato alla negoziazione (criterio introdotto dalla sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale).
La Corte, con pronuncia additiva di principio richiesta in subordine dal rimettente, aggiunge il criterio della rappresentatività comparativa sul piano nazionale, incaricando il Legislatore di riscrivere la norma al fine di valorizzare anche la rappresentatività in azienda, richiesta fondante dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Modena.
La ratio di tale iniziativa della Corte è da rinvenirsi nell’esigenza di evitare discriminazioni del sindacato determinate da una possibile applicazione rigorosa dei suddetti criteri, ritenuti, in ogni caso, ancora pienamente idonei a selezionare l’accesso alle RSA.



