CASSAZIONE: MINIMALE CONTRIBUTIVO, NO ALLE DEROGHE IN PEIUS DELLA CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA’
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 19467/2025, ribadisce alcuni principi già enunciati dalla giurisprudenza di Legittimità in tema di retribuzione imponibile posta alla base del calcolo dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo).
In particolare, la Corte afferma che la retribuzione imponibile a fini contributivi è individuata dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa (art. 2070 c.c.), ovvero da accordi collettivi o contratti individuali “qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può, quindi, essere derogato in pejus dalla contrattazione di prossimità.



