INPS: INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE
L’INPS, con la Circolare n. 57/2024, fornisce le istruzioni di carattere amministrativo per la fruizione del congedo parentale a valle delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) al comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
In particolare, la Legge di Bilancio 2024 ha disposto l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).
La previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.