STATUS DI PROTEZIONE TEMPORANEA: DISPONIBILI LE FAQ ESPLICATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO

16 Maggio 2022|Categorie: Legale|

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale – Portale Integrazione Migranti – una serie di FAQ con le quale vengono chiariti, nel dettaglio, alcuni profili applicativi delle novità introdotte dal DPCM 28 marzo 2022 in materia di rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea ai soggetti sfollati provenienti dall’Ucraina.

Le tutele connesse alla protezione temporanea

Ricordiamo che l’articolo 2 del DPCM individua le tutele connesse allo status di protezione temporanea e nel dettaglio specifica che il soggetto titolare di tale protezione ha diritto ad accedere al mercato del lavoro e allo studio, al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, alla formazione professionale e a tirocini ed infine consente di accedere all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale.

Fra le FAQ di maggiore interesse rese disponibili dal Ministero segnaliamo in particolare il chiarimento relativo all’accesso al mercato del lavoro:

“Chi ha un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia? E chi è in attesa del permesso?
Si, l’articolo 2 del DPCM del 28 marzo 2022 consente espressamente al beneficiario della protezione temporanea l’accesso al mercato del lavoro. Tale articolo richiama quanto previsto dall’ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, secondo il quale “lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura”.

È pertanto possibile iniziare sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea a svolgere attività lavorativa con la sola ricevuta, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno. Si tratta di una possibilità già in generale prevista dall’articolo 5, comma 9 bis, del Testo Unico Immigrazione ed espressamente richiamata nell’ordinanza di protezione civile a cui il DPCM rimanda. Non ci sono, pertanto, impedimenti all’assunzione sin da subito da parte di un datore di lavoro in Italia di un cittadino proveniente dall’Ucraina in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea”.