Somministrazione transnazionale, stretta sulle agenzie comunitarie – D. Lgs. n. 136/2016

Published On: 22 Luglio 2016|Categorie: Legale|

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.169 di ieri il Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136, in "Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)".

Il Decreto, che recepisce pressoché integralmente le istanze sul tema da sempre promosse da Assolavoro, mira a contrastare il fenomeno del distacco abusivo, e si applica anche alle "agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unita' produttiva in Italia", e quindi anche al fenomeno della somministrazione transnazionale.

In estrema sintesi con lo Schema di Decreto:

  • vengono individuati puntuali criteri volti ad accertare l'autenticità del distacco e la reale ed effettiva "consistenza" dell'azienda che distacca (es.: il numero dei contratti eseguiti, l'ammontare del fatturato, ecc.): se si accerta che il distacco non è autentico, si prevedono sanzioni pecuniarie (max. € 50.000) ed il lavoratore si considera alle dipendenze dell'utilizzatore (art. 3);
  • si sancisce la piena applicazione del principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori diretti di pari livello in Italia, specificatamente anche in caso di distacco tramite agenzia, e ricomprendendovi le previsioni di cui al CCNL (art. 4);
  • viene sancita espressamente la responsabilità solidale dell'utilizzatore in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte del distaccante, anche in caso di somministrazione transnazionale (art. 4);
  • viene introdotto un obbligo di nominare un referente in Italia, incaricato di inviare e ricevere i documenti (in difetto si considera l'utilizzatore) e di trattare con le parti sociali per la contrattazione di secondo livello. In caso di omissione, sanzione fino a € 6.000 (artt. 10 e 12);
  • viene introdotto un obbligo di comunicazione preventiva a carico del distaccante: l'impresa che distacca lavoratori in Italia deve comunicare al Ministero del Lavoro, 24 ore prima l'inizio del distacco, una serie di informazioni (dati identificativi del distaccante, del distaccatorio, dei lavoratori, numero di autorizzazione, dati del referente in Italia, tipologia dei servizi, ecc.). In caso di omissione, sanzione fino a € 500 per ogni lavoratore (artt. 10 e 12);
  • viene previsto un obbligo di tenuta di documentazione in italiano: in costanza di rapporto e fino a due anni dalla fine del distacco, il distaccante deve predisporre copia in italiano del contratto di lavoro, della busta paga, della documentazione attestante il pagamento della retribuzione, ecc. In caso di omissione, sanzioni fino a € 3.000 per ogni lavoratore (artt. 10 e 12).

Il provvedimento introduce inoltre disposizioni che disciplinano la cooperazione tra Stati nell’attività di verifica dell’autenticità dei distacchi e di perseguimento e repressione dei distacchi abusivi (Capo II) nonché, in dettaglio, la disciplina relativa alla esecuzione delle sanzioni amministrative (Capo IV).

Il decreto entra in vigore oggi.

 

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Abstract:
Article_id:
8550