Sicurezza sul lavoro, ripartizione degli obblighi tra ApL e utilizzatore
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 31889 del 06.12.2019, si è pronunciata sul tema della responsabilità per fatto illecito cagionato dal lavoratore somministrato, escludendo che la stipula del contratto commerciale di somministrazione implichi profili di responsabilità contrattuale in capo all’Agenzia.
Infatti, la Cassazione ha rigettato la richiesta di risarcimento danni invocata dall’azienda utilizzatrice, a causa del sinistro stradale commesso dal lavoratore somministrato, che ha causato un danno all’azienda chiarendo che nell’ambito del rapporto di somministrazione il lavoratore non risponde al datore di lavoro formale (Agenzia per il Lavoro), ma all’utilizzatore che esercita poteri direttivi e di controllo sull’attività lavorativa prestata all’interno dell’organizzazione imprenditoriale.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, si ribadisce che è sempre necessario, al fine di garantire la massima tutela dell’Agenzia per il Lavoro, esercitare la delega di cui all’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.
Sul medesimo tema si rinvia alla nostra precedente Circolare n. 08/2019.