Recepimento Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2008/104/CE – Nuove ipotesi di Acausalità

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di venerdì 24 febbraio u.s., ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite Agenzia. Il provvedimento rappresenta sicuramente un evento storico per il nostro settore, in quanto siamo riusciti a conseguire una fondamentale apertura nei confronti del lavoro in somministrazione, auspicata nei mesi scorsi e fortemente voluta dalla nostra Associazione, che si è operata su molteplici fronti – non ultimo una campagna stampa quanto mai pressante – per conseguire tale risultato: il Decreto infatti introduce nuove ipotesi di acausalità del contratto di somministrazione a tempo determinato, estendendo in maniera esponenziale la platea dei lavoratori cd. mobiliferi, già “acausale” in base all’innovazione introdotta con la Legge Finanziaria 2010. In particolare, l’art. 4, comma 1, lettera c) del Decreto, modificando l’art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003, dispone: “c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

“5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:

a) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

b) di lavoratori definiti ‘svantaggiati’ o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 18) e 19) dell’articolo 2 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all’individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18 dell’articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.

5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 del presente articolo non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro”. Prescindendo al momento dalle necessarie specificazioni giuridiche, che saranno oggetto di una apposita circolare esplicativa estesa anche alle altre disposizioni oggetto del decreto, a valle della prossima pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, occorre ancora sottolineare che la norma non solo affranca la somministrazione dalla necessità di indicare la causale, ma, limitatamente alle platee individuate al comma 5-ter, rimuove anche i limiti di contingentamento eventualmente previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici, potendosi quindi nei fatti inviare in missione questi lavoratori senza che operino i limiti numerici. Il provvedimento inoltre, prevede che ulteriori ipotesi di accesso semplificato alla somministrazione possano essere individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, lasciando quindi alla contrattazione la possibilità di introdurre nuove ipotesi di acausalità.

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