NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA: CHIARIMENTI ISPETTORATO

17 Febbraio 2022|Categorie: COVID-19, Legale|

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, con la quale fornisce le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 cd. “Decreto Fiscale” in materia di obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Le novità in materia di salute e sicurezza

Con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e
preposti l’Ispettorato fornisce i seguenti chiarimenti:

  •  il datore di lavoro, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi – entro il 30 giugno 2022  – in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni.  Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi potrà  effettuarsi solo una volta che sia stato adottato l’accordo;
  • Il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo che sarà adottato dalla Conferenza. Nelle more dell’adozione dell’accordo non viene meno l’obbligo formativo a loro carico, tali soggetti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.
  • l’INL specifica che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.