Ministero del Lavoro: tirocini, sanzioni amministrative in materia di collocamento – Interpello n. 03/2012
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 3 del 27 gennaio 2012 fornisce chiarimenti per il caso in cui l’organo ispettivo qualifichi diversamente un contratto di tirocinio comunicato regolarmente nei termini al Servizio competente. In particolare, "ove risulti dovuta la comunicazione obbligatoria e ove non si tratti di tirocinio ma di un rapporto di lavoro, per esempio di tipo subordinato appare corretto ritenere applicabile la sanzione di cui all’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 (la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato). Del resto così avviene in ogni altra ipotesi di riqualificazione del rapporto di
lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata “ab origine”. Ai fini dell’applicabilità delle sanzioni va infatti ricordato che la stessa non è legata esclusivamente ad una omissione ma anche ad una diversa o errata indicazione dei dati contenuti nell’apposito modello, atteso che il
precetto descritto dall’art. 1, comma 1180 della L. n. 296/2006 richiede l’indicazione di alcuni specifici elementi finalizzati ad un corretto monitoraggio dell’andamento del mercato del lavoro (dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato).
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