Ministero del Lavoro, somministrazione di lavoro e assunzione disabili – Interpello n. 23/2016

Published On: 31 Dicembre 2016|Categorie: Legale|

L’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro ha avanzato istanza di interpello relativamente alla corretta interpretazione dell’art. 13, L. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. n. 151/2015, recante la disciplina degli incentivi economici per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.In particolare Assolavoro ha chiesto se, in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità degli incentivi, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti vada riferita all’Agenzia del lavoro ovvero all’impresa utilizzatrice.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 30 dicembre 2016, in risposta al quesito, ha chiarito che, ai fini degli incentivi connessi all’assunzione di lavoratori disabili tramite agenzia, l’incremento occupazionale netto richiesto dalla normativa va calcolato sulla forza lavoro dell’utilizzatore e non dell’agenzia. La soluzione interpretativa individuata dal Ministero del Lavoro, poiché in attuazione dei principi generali in materia di incentivi di cui al Decreto 150/2015, appare estensibile a tutti i benefici assunzionali previsti dall’Ordinamento, allorquando postulino la verifica della condizione di accesso dell’incremento occupazionale netto.

 
Secondariamente il Ministero, anche in considerazione delle resistenze che determinati territori hanno posto all’applicazione disposizione che consente all’utilizzatore di assolvere alla quota di riserva impiegando lavoratori disabili in somministrazione (art. 34, c.3, D. Lgs. 81/2015), puntualizza che il lavoratore somministrato disabile deve presentare una riduzione della capacità lavorativa nella misura indicata dall’art. 1, comma 1 della L. n. 68/1999, e quindi alla stregua di quanto previsto in via generale per le assunzioni “dirette”, non richiedendosi di conseguenza ulteriori aggravi od una riduzione della capacità lavorativa differente.

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Abstract:
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 30 dicembre 2016, in risposta al quesito proposto da Assolavoro, ha chiarito che, ai fini degli incentivi connessi all’assunzione di lavoratori disabili tramite agenzia, l’incremento occupazionale netto richiesto dalla normativa va calcolato sulla forza lavoro dell’utilizzatore e non dell’agenzia.